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CREMAZIONE

Cremazione è una pratica che consiste nel ridurre il corpo del defunto in cenere mediante l’azione del calore. In Italia, la cremazione è regolata dalla legge n. 130 del 2001 e dal decreto ministeriale n. 226 del 2003. Per poter essere cremato, il defunto deve aver espresso la propria volontà in vita, tramite una delle seguenti modalità:

  • Disposizione testamentaria, già pubblicata presso uno studio notarile.
  • Atto olografo, contenente la volontà di essere cremato, redatto secondo le forme prescritte dall’art. 602 del Codice Civile, già pubblicato da un notaio.
  • Iscrizione in vita ad Associazione legalmente riconosciuta, avente tra i propri scopi quello della cremazione del corpo dei propri associati.

In alternativa, la volontà di essere cremato può essere espressa dai familiari o dagli eredi del defunto, purché non vi sia opposizione da parte di altri familiari o eredi.

La cremazione può essere effettuata solo in apposite strutture autorizzate, chiamate crematori. In Italia ci sono circa 150 crematori attivi, distribuiti su tutto il territorio nazionale. Il costo della cremazione varia a seconda del comune e della regione di residenza del defunto, ma non può superare il limite massimo stabilito ogni anno dallo Stato.

Dopo la cremazione, le ceneri del defunto possono essere consegnate ai familiari o agli eredi, che possono scegliere di conservarle in un’urna cineraria, di disperderle in un luogo consentito dalla legge o di affidarle ad una società di cremazione per la loro destinazione finale.

L’affidamento dell’urna ceneraria è la pratica che consente ai familiari o agli eredi del defunto di conservare le ceneri in un luogo privato, come la propria abitazione o un altro edificio. Per poter ottenere l’affidamento dell’urna ceneraria, è necessario che il defunto abbia espresso la propria volontà in vita, tramite testamento o iscrizione ad una società di cremazione, oppure che i familiari o gli eredi manifestino la volontà del defunto in sua assenza. L’affidamento dell’urna ceneraria deve essere autorizzato dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di sepoltura del defunto. L’affidatario dell’urna ceneraria si assume la responsabilità della sua custodia e conservazione, garantendo il rispetto della dignità del defunto e evitando profanazioni. In caso di decesso dell’affidatario, può essere presentata una nuova richiesta di affidamento da parte di altri familiari o eredi. In alternativa, l’urna ceneraria può essere consegnata al cimitero per la sua tumulazione o inumazione. L’affidatario dell’urna ceneraria deve anche provvedere alla realizzazione di una targa commemorativa nel cimitero più vicino al luogo di conservazione delle ceneri, per non perdere il senso comunitario della morte.

La dispersione delle ceneri è una pratica funeraria che consiste nello spargere le ceneri del defunto in un luogo scelto dalla persona stessa o dai suoi familiari. In Italia, la dispersione delle ceneri è regolata dalla legge n. 130 del 2001 e dal decreto ministeriale n. 226 del 2003. Per poter disperdere le ceneri, è necessario che il defunto abbia espresso la propria volontà in vita, tramite testamento o iscrizione ad una società di cremazione, oppure che i familiari o gli eredi manifestino la volontà del defunto in sua assenza. La dispersione delle ceneri deve essere autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di sepoltura del defunto. La dispersione delle ceneri può avvenire nei seguenti luoghi:

  • Aree appositamente destinate all’interno dei cimiteri.
  • Aree private all’aperto, con il consenso della persona che ne detiene la proprietà. La dispersione è vietata nei centri abitati.
  • In natura, come in mare (oltre un miglio dalla costa), nei laghi (oltre 100 metri dalla riva) e nei fiumi (in tratti liberi da natanti e manufatti).

La dispersione delle ceneri può essere effettuata da una persona individuata dal defunto, dal coniuge o dalla persona unita civilmente al defunto, da un altro familiare, dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell’associazione di cremazione alla quale il defunto era iscritto.

Le urne cinerarie sono dei contenitori destinati a raccogliere le ceneri di un defunto dopo la cremazione. Le urne cinerarie possono essere composte di vari materiali tra i quali la pietra, il metallo (ad esempio il bronzo), il marmo, l’alabastro, la ceramica, la terracotta o il vetroGeneralmente i contenitori hanno una forma circolare e sono chiusi da un coperchio; spesso erano sprovvisti di anseLe urne cinerarie possono essere conservate in un luogo sacro (chiesa o cimitero), in un luogo privato (abitazione o altro edificio) o disperse in natura (mare, laghi, fiumi o aree verdi), a seconda della volontà del defunto o dei suoi familiari. Il costo delle urne cinerarie varia a seconda del materiale, della dimensione e della personalizzazione. In media si può stimare un costo tra i 100 e i 500 euro per le urne più semplici e tra i 500 e i 2000 euro per le urne più elaborate o artistiche.

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