Aiutiamo le famiglie e gli amici a onorare i loro cari.

Pratiche dopo il funerale

Pratiche dopo il funerale

Pratiche dopo il funerale, le spese funerarie

Come è noto sono detraibili nelle dichiarazioni dei redditi e sono oramai entrante in pieno regime nel modello  e nel Modello Unico.

E’ possibile detrarre dalle tasse anche le spese sostenute per qualunque persona, nel senso che, ai fini della detrazione non è più necessario un rapporto di parentela tra la persona deceduta e colui che paga le spese del suo funerale.

Pertanto è possibile ottenere una detrazione massima per spese funebri fino al 19% di 1550 euro, ossia 294.50

La detrazione di 294.50 a funerale, o meglio dare la possibilità di detrarre compilando il 730 una cifra massima di 1550 euro di spesa, spetta anche se la spesa è sostenuta da più persone

La pensione

In caso di decesso di un familiare titolare di pensione INPS occorre:

Comunicare l’evento alla Sede INPS tramite autocertificazione e restituire il libretto di pensione.

Presentare domanda di pensione di reversibilità nel caso il superstite è un familiare avente diritto e sala pensione della persona deceduta è reversibile.

Presentare domanda di rate maturate e non riscosse (es. rateo di 13 ) negli altri casi.

Variazione Ici

La variazione Ici non deve essere presentata per gli immobili inclusi in denunce di successione. Rimane l’obbligo della dichiarazione ICI nei casi in cui non è prevista la denuncia di successione. Dal giorno di apertura della successione i pagamenti verranno effettuati con modalità differenziate a seconda che si tratti di coniuge superstite, con diritti abitativo, o dei familiari eredi.

Variazione Ita:

In caso di decesso dell’intestatario della TIA  è necessario comunicare le variazioni.

Variazione tassa automobilistica:

Gli eredi che hanno deciso di accettare un veicolo in eredità, devono provvedere a trascrivere l’accettazione di eredità e ad aggiornare la carta di circolazione. Il termine per la presentazione, per non incorrere in sanzioni, è di 60 giorni dalla data dell’autentica della firma sulla dichiarazione di accettazione dell’eredità.  In caso di più eredi, se solo uno di essi desidera il veicolo, è necessario effettuare due successivi passaggi: prima si iscrive il messo a nome di tutti gli eredi e poi si trascrive a favore dell’unico erede che intende risultare intestatario del veicolo. E’ peraltro possibile allegare un unico atto di accettazione di eredità da parte di tutti gli eredi con contestuale vendita pro quota a favore dell’erede che chiede l’intestazione del veicolo. La registrazione è soggetta al pagamento dell’imposta Provinciale di Trascrizione che varia a seconda del veicolo e della provincia di residenza.

Telefono:

Nel caso di contratto intestato a persona deceduta, gli eredi possono subentrare gratuitamente o cessare la linea inutilizzata. Per ogni informazione telefonare all’ufficio commerciale dell’operatore.

Abbonamento Rai:

L’abbonamento è strettamente personale e non può essere ceduto. Gli eredi possono disdire l’abbonamento intestato a persona deceduta o variare il nominativo dell’intestatario, utilizzando l’apposito modulo del libretto di abbonamento dell’intestatario e inviandolo a proprio nome dell’abbonamento intesta al defunto, inviando una lettera al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate- Ufficio Torino 1 S.A.T Sportello Abbonamenti TV Casella Postale 22 10121 Torino. Nel caso in cui l’erede sia già abbonato deve richiedere l’annullamento dell’abbonamento intestato al defunto comunicando la data e il luogo del decesso dell’intestatario. In ogni caso l’erede è obbligato a pagare eventuali arretrati dovuti dall’abbonato deceduto.

Banca

Gli eredi devono prendere contatto con l’Istituto di Credito di riferimento per tutti gli adempimenti bancari del defunto (conti correnti, depositi, cassette di sicurezza ,titoli, domiciliazioni di pagamenti.) La banca dove il defunto ha registrato il proprio conto corrente va informata dell’evento, o di persona o a mezzo raccomandata. In questo modo la banca potrà bloccare il conto corrente in modo che nessuno possa accedervi e nessun pagamento in entrata potrà essere autorizzato, a meno di cessioni.

Pratiche di successione

La denuncia di successione deve essere presentata entro un anno dal decesso presso l’Agenzia delle Entrate competente per territorio (la competenza è legata all’ultima residenza del defunto.) Le tasse da pagare in autoliquidazione (ipotecaria e catastale) corrispondono al 3% dell’imponibile dichiarato. Nel caso in cui l’erede chieda il passaggio di proprietà a titolo di prima casa tali imposte sono dovute in misura fissa. Le imposte devono essere pagate presso un qualsiasi sportello bancario, postale o esattoriale con l’apposito modello F23. La ricevuta dell’avvenuto pagamento deve essere presentata insieme alla pratica di successione all’ufficio delle Entrate.

ARMI DA FUOCO

L’erede privo di valido porto d’armi che intende entrare in possesso delle armi appartenute al defunto dovrà preventivamente richiedere il nulla osta all’acquisto delle armi per eredità.

La donazione conviene rispetto alla classica successione?

Come sappiamo la successione si apre con la morte del proprio caro. In Italia abbiamo

Successione testamentaria: quando la persona deceduta aveva fatto testamento. In questo caso l’eredità si devolve alla persona indicata nel testamento con i dovuti limiti normativi presenti dal codice civile.

Successione legittima: quando la stessa non aveva fatto testamento. In questo caso l’eredità si devolve ai parenti indicati dalla legge, in base l’art. 565 e successivi. Con l’entrata in vigore del Decreto Semplificato sono cambiati gli obblighi. Prima cosa non è previsto l’obbligo della dichiarazione di successione se il patrimonio del defunto non supera i 100.000 euro e se nel patrimonio non sono compresi gli immobili e diritti immobiliari. Questo per agevolare coloro che non hanno patrimoni consistenti.

Onoranze Funebri Massimo Bocci può sbrigare tutte questa pratiche per tuo conto. Compila il nostro modulo contatti inserendo nell’oggetto “Pratiche dopo il funerale”.

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